Valutazione

Valutazione degli alunni
Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.
Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico. Per gli studenti degli istituti superiori sono confermate le norme precedenti che già prevedevano la valutazione con voto in decimi. Per quanto riguarda invece il comportamento, in base alla legge 169/2008, è prevista la valutazione con voto in decimi per gli studenti della secondaria di I e di II grado. Per gli alunni della scuola primaria la valutazione viene espressa invece con giudizio, non con voto in decimi.
La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato.
Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado (ex-scuola media), prevede che l’anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l’alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.

Valutazione nella scuola primaria
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell’alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 legge 169/2008), l’eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata. La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta all’unanimità. Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009). Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza.

Valutazione nella scuola secondaria di I grado
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell’alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all’esame (art. 3 legge 169/2008), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento (art. 2 legge 169/2008). L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all’esame è, comunque, assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Il corso di studi si conclude con l’esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l’iscrizione agli istituti del 2° ciclo. L’ammissione all’esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell’intero percorso compiuto dall’alunno nella scuola secondaria.
Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta nazionale predisposta dall’Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico. La valutazione finale dell’esame è espressa con un voto in decimi.
Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009).

Valutazione degli alunni disabili
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione.
L’articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009).
Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico – d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte.

dpr122_2009 la valutazione